TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO III
OPERE PUBBLICHE
E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 39
Opere di interesse comunale
1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delle opere
pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti
di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.
2. Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche
comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validita',
in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di
cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui
al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce
adozione di variante al POC e viene approvata con il procedimento
disciplinato dall'art. 34. E' comunque fatto salvo il regime
transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse
comunale il Sindaco puo' promuovere la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990 e
dell'art. 40 della presente legge.