REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 38                                                               
Accreditamento                                                                  
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari           
pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai                
sensi dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della                 
qualita' del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi,             
le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalita' di cui           
al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o                 
servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione               
regionale.                                                                      
2. L'accreditamento e' condizione per:                                          
a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli            
di cui all'articolo 40;                                                         
b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo             
43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi            
quelli indicati all'articolo 44;                                                
c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture           
ai sensi dell'articolo 35;                                                      
d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per                      
l'affidamento dei servizi.                                                      
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il                
parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con             
proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio                         
dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti              
gestori e la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle               
prestazioni erogate, nonche' le modalita' per l'istituzione                     
dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.                               
4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni           
capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito             
organismo tecnico "terzo" di ambito provinciale, la cui composizione            
e modalita' di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui             
al comma 3. La Regione individua ed organizza azioni formative                  
rivolte ai componenti degli organismi tecnici.                                  
5. Le Province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti            
di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla                  
gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al            
fine di favorire la piena realizzazione delle finalita' di cui al               
comma 1.                                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina