LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO VI
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE
E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 38
Accreditamento
1. I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai
sensi dell'articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della
qualita' del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi,
le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalita' di cui
al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o
servizio nell'ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione
regionale.
2. L'accreditamento e' condizione per:
a) l'erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli
di cui all'articolo 40;
b) la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all'articolo
43, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi
quelli indicati all'articolo 44;
c) la richiesta di autorizzazione sperimentale di servizi e strutture
ai sensi dell'articolo 35;
d) la partecipazione a procedure ristrette e negoziate per
l'affidamento dei servizi.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il
parere della Conferenza regionale del Terzo settore, stabilisce con
proprio atto i requisiti e le procedure per il rilascio
dell'accreditamento, volti a garantire la trasparenza dei soggetti
gestori e la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle
prestazioni erogate, nonche' le modalita' per l'istituzione
dell'elenco provinciale dei soggetti accreditati.
4. Le funzioni concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni
capi distretto che le esercitano acquisito il parere di un apposito
organismo tecnico "terzo" di ambito provinciale, la cui composizione
e modalita' di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui
al comma 3. La Regione individua ed organizza azioni formative
rivolte ai componenti degli organismi tecnici.
5. Le Province, con il coinvolgimento di rappresentanze dei soggetti
di cui agli articoli 20 e 21, assicurano il monitoraggio sulla
gestione delle procedure di accreditamento sul proprio territorio al
fine di favorire la piena realizzazione delle finalita' di cui al
comma 1.