REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 38                                                               
Disposizioni in materia di personale                                            
1. Le risorse finanziarie destinate per le assunzioni di personale a            
tempo indeterminato programmate nel rispetto dei limiti fissati dal             
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre              
2003 (Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e             
le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e           
limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per                 
l'anno 2003) e non utilizzate dalla Regione integrano per il medesimo           
fine quelle che saranno previste, nel rispetto della normativa di               
riferimento, per l'anno 2004.  La Giunta regionale detta in materia             
gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici da essa              
dipendenti, tenuto conto della natura ed essenzialita' dei servizi da           
garantire, dei profili professionali del personale da assumere e                
delle dimensioni organizzative degli enti.                                      
2. Fino al 31 dicembre 2004, le disposizioni dell'articolo 6 della              
legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di                 
dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003)            
si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire            
dall'1 gennaio 2003.                                                            
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997,            
n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego                  
regionale) e' aggiunto il seguente periodo:                                     
"Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione                  
regionale puo' altresi' richiedere il comando, per un tempo                     
determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati              
della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel               
rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di           
Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano                  
esplicitati i progetti di interesse specifico                                   
dell'amministrazione.".                                                         
NOTE ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12                  
settembre 2003 concerne Fissazione, per le amministrazioni                      
provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di                
personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4               
concernente Disposizioni in materia di dotazioni organiche di                   
copertura di posti vacanti per l'anno 2003 e' il seguente:                      
"Art. 6 - Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilita'               
1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare              
all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di                    
personale, verificano con modalita' definite dalla Giunta regionale,            
la possibilita' di dare copertura ai relativi posti oggetto della               
programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente           
nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del DLgs 30 marzo 2001,            
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze              
delle Amministrazioni pubbliche).                                               
2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si                
intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli           
Enti di cui all'articolo 1 effettuano analoga verifica presso la                
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione             
pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui                 
all'articolo 34, comma 2, del DLgs n. 165 del 2001, nonche' collocato           
in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.                
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,                 
individuano i criteri e le modalita' per la selezione delle eventuali           
disponibilita' segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle             
procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni            
pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la                  
segnalazione di personale.                                                      
4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalita'            
ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta                     
regionale.".                                                                    
3) Il testo dell'art. 8, comma 5, della legge regionale 16 gennaio              
1997, n. 2 concernente Misure straordinarie di gestione flessibile              
dell'impiego regionale e' il seguente:                                          
"Art. 8 - Comandi                                                               
omissis                                                                         
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione             
regionale e nel rispetto della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, puo'             
essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e                
aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un               
tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa                      
convenzione con gli enti o aziende interessate.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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