REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 37                                                               
Comunicazione di avvio di attivita'                                             
1. Chiunque avvia una attivita' che comporta l'erogazione di uno o              
piu' interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad            
autorizzazione e' tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni             
di vigilanza, a darne comunicazione al Comune in cui svolge                     
l'attivita', con le modalita' ed i termini stabiliti dalla direttiva            
prevista all'articolo 35, comma 2.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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