REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 37                                                               
Partecipazione alla societa' "CUP 2000 SpA"                                     
1. Ai fini di contribuire ad un maggiore sviluppo dei sistemi ad alta           
tecnologia informatica a supporto delle attivita' sanitarie,                    
socio-sanitarie e sociali, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata,            
ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, a partecipare all'aumento di           
capitale approvato dall'assemblea straordinaria della societa' per              
azioni "CUP 2000 SpA" con sede a Bologna ed avente per oggetto la               
gestione e lo sviluppo di servizi attraverso reti informatiche e                
telematiche inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e                
sociali, entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 con la                    
corresponsione di un sovraprezzo per ciascuna azione commisurato al             
valore della societa' nella misura determinata dall'assemblea                   
straordinaria.                                                                  
2. La Regione e' altresi' autorizzata, ai sensi dell'articolo 47                
dello Statuto, ad acquistare azioni della societa' "CUP 2000 SpA" di            
proprieta' delle Aziende sanitarie della Regione entro il limite                
massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 con la corresponsione del              
medesimo prezzo stabilito ai fini di cui al comma 1.                            
3. In ogni caso la partecipazione della Regione anche congiuntamente            
con quella delle Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere della             
Regione non puo' essere inferiore alla maggioranza assoluta delle               
azioni.                                                                         
4. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che           
lo statuto della societa' preveda una adeguata rappresentanza della             
Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458            
del codice civile.                                                              
5. Il Presidente della Regione, in qualita' di rappresentante legale            
della Regione, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al            
fine di perfezionare la partecipazione alla societa' "CUP 2000 SpA"             
ai sensi dei commi 1 e 2.                                                       
6. I diritti nascenti dalla proprieta' delle azioni sono esercitati             
dal Presidente della Regione o da un suo delegato.                              
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione             
fa fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di             
base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la           
cui copertura e' garantita dai fondi a tale scopo specifico                     
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.                   
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 voce n. 15 "Fondo speciale per far            
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in           
corso di approvazione - Spese d'investimento", Elenco n. 5 allegato             
alla presente legge.                                                            
8. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propri atti le           
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di           
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge               
regionale n. 40 del 2001.                                                       
NOTE ALL'ART. 37                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 2458 del codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2458 - Societa' con partecipazione dello Stato o di enti                  
pubblici                                                                        
Se lo Stato o gli Enti pubblici hanno partecipazioni in una societa'            
per azioni, l'atto costitutivo puo' ad essi conferire la facolta' di            
nominare uno o piu' amministratori o sindaci.                                   
Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente            
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.              
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati                         
dall'assemblea (c.c. 2392, 2407, 2535).".                                       
Comma 8                                                                         
2) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' citato alla nota 1) dell'art. 35.             

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