REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 36                                                               
Modifiche all'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Il comma 1 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli             
di viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema                   
tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di                       
trasporto.".                                                                    
2. Al comma 5 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 le parole              
"normativa vigente" sono sostituite dalle parole "disposizioni                  
vigenti in materia".                                                            
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della L.R. n. 30 del 1998 sono              
inseriti i seguenti commi:                                                      
"5 bis. Gli Enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli                  
indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono                
autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi                     
particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni                   
ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto                    
pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con                    
consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole,             
universita').                                                                   
5 ter. Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35            
per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi                
risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a            
integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla               
base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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