REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 36                                                               
Vigilanza sui servizi e le strutture                                            
1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e            
le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite,             
ferme restando le funzioni di vigilanza dell'Azienda unita' sanitaria           
locale, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell'organismo                  
tecnico di cui all'articolo 35, comma 4, secondo le modalita' ed i              
termini stabiliti con la direttiva di cui al comma 2 del medesimo               
articolo.                                                                       
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni,                 
ispezioni e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche            
a seguito di eventuali segnalazioni.                                            
3. Gli organismi tecnici trasmettono annualmente ai Comuni                      
interessati, alla Provincia ed alla Regione, una relazione                      
sull'attivita' di vigilanza con le caratteristiche e nei termini                
stabiliti dalla direttiva di cui all'articolo 35, comma 2. La sintesi           
delle relazioni pervenute e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale                
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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