REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 35                                                               
Autorizzazione di strutture                                                     
e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari                                  
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e                       
semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attivita'                   
socio-assistenziali e socio-sanitarie e' subordinato al rilascio di             
specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria                    
funzionalita' e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e                   
regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e                 
salute dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria               
direttiva quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione            
e quali sono soggetti alla comunicazione di avvio di attivita'.                 
2. Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva, acquisito           
il parere della Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti             
minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e              
dei servizi di cui al comma 1, le procedure per il rilascio delle               
autorizzazioni, tenuto conto del decreto del Ministro per la                    
Solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente            
"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione              
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e              
semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della Legge 8 novembre 2000,             
n. 328"), nonche' le modalita' di comunicazione di avvio di attivita'           
per i servizi e gli interventi non soggetti ad autorizzazione al                
funzionamento indicati all'articolo 37. Con il medesimo atto sono               
stabilite le modalita' per rilasciare autorizzazioni per la gestione            
di servizi e strutture a carattere sperimentale. Tali autorizzazioni,           
in deroga ai requisiti minimi, sono subordinate alla presentazione di           
progetti innovativi che abbiano l'obiettivo di migliorare l'efficacia           
e l'efficienza della gestione dei servizi.                                      
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure              
concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei             
servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle             
attivita' sanitarie, nonche' le modalita' di raccolta ed                        
aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma            
1.                                                                              
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al                   
funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni           
che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unita'             
sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico           
la cui composizione e modalita' di funzionamento sono stabilite con             
la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza               
azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.                   
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare                  
servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali           
e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi               
vengono erogati, oppure nel quale la struttura e' ubicata. Il modello           
di domanda e' stabilito dalla Regione.                                          
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare:           
il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua               
denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacita'                  
ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al            
comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che                       
l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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