REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 35                                                               
Contributi per la capitalizzazione                                              
delle Aziende sanitarie                                                         
1. La Regione, al fine di ricapitalizzare le Aziende sanitarie,                 
conferisce alle medesime apporti di capitale, nella misura                      
complessiva di Euro 189.380.000,00, da ripartirsi a favore di singole           
Aziende sulla base della loro situazione patrimoniale fino al 31                
dicembre 2003, ed erogabili nel corso di dieci anni, in ratei annuali           
di importo costante.                                                            
2. La Giunta regionale e' autorizzata a definire con proprio atto i             
criteri e le modalita' di attribuzione dei finanziamenti di cui al              
comma 1, alle singole Aziende sanitarie.                                        
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione fa              
fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base           
e apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, la cui            
copertura e' garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati             
nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al            
Capitolo 86350 voce n. 8 "Fondo speciale per far fronte agli oneri              
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di                    
approvazione - Spese correnti", Elenco n. 2 allegato alla presente              
legge.                                                                          
4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto             
le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma           
di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge            
regionale n. 40 del 2001.                                                       
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale             
15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della                 
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:                                  
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. Possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri             
provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al             
bilancio di competenza e di cassa:                                              
omissis;                                                                        
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi                    
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in                  
vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione,                  
nell'a'mbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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