REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 34                                                               
Autorizzazione e riconoscimento delle attivita'                                 
1. Gli organismi, ancorche' non accreditati, che organizzano                    
attivita' formative, possono richiedere alla Provincia competente per           
territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il                  
relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti                     
autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto               
all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione             
per le attivita' di cui all'articolo 44, comma 4.                               
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla               
Regione l'inserimento di loro attivita' all'interno degli elenchi di            
cui all'articolo 14.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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