REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                TITOLO VI                                                       
         STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE                                           
         E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO                                    
          Art. 34                                                               
Attivita' di formazione                                                         
1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la                   
promozione della qualita' ed efficacia degli interventi e dei servizi           
del sistema integrato, per l'integrazione professionale, nonche' per            
lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.                        
2. La Regione promuove la formazione degli operatori sociali e degli            
operatori dell'area socio-sanitaria, curando il raccordo dei percorsi           
formativi e tenendo conto delle esigenze di integrazione delle                  
diverse professionalita'.                                                       
3. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a                   
sostegno della qualificazione delle attivita' dei soggetti del Terzo            
settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20,             
assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.                      
4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attivita'           
formative di cui al comma 2 si applicano le norme previste dalla L.R.           
24 luglio 1979, n. 19 e dall'articolo 205 della L.R. n. 3 del 1999,             
tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.                            
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi                     
promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori ad                    
iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento.                      
NOTE ALL'ART. 34                                                                
Comma 4                                                                         
1) La L.R. 24 luglio 1979 n. 19 concerne Riordino, programmazione e             
deleghe della formazione alle professioni.                                      
2) Il testo dell'art. 205 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
2) all'art. 6, e' il seguente:                                                  
"Art. 205 - Accreditamento delle strutture formative                            
1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti                     
scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la              
titolarita' diretta delle attivita' di formazione professionale,                
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere           
l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto           
dalla normativa nazionale e regionale.                                          
2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta               
formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede              
contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare             
il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001.                          
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione,                  
secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale, previa                   
definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal Consiglio.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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