REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 33                                                               
Integrazione alla L.R. n. 30 del 1998                                           
1. Dopo l'articolo 32 della L.R. n. 30 del 1998, e' inserito                    
l'articolo seguente:                                                            
"Art. 32 bis                                                                    
Contributi per interventi ferroviari                                            
di manutenzione straordinaria e rinnovo                                         
degli impianti e del materiale rotabile                                         
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui                
all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi            
dei trasferimenti statali relativi alla Legge 8 giugno 1978, n. 297             
(Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle                 
ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).                 
2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi           
di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio              
delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi            
contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le             
modalita' di erogazione.                                                        
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione             
dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'erogazione a                
titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del                
contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun             
concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.           
4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le                    
condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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