LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO V
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Art. 33
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualita' e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei
cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi,
anche favorendo l'attivita' delle associazioni di tutela degli utenti
e delle organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale individua gli strumenti e le modalita' per
assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualita' dei servizi e degli interventi previsti
dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui
all'articolo 16 della L.R. n. 19 del 1994 in materia di Comitati
consultivi degli utenti.
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di presentazione dei
reclami da parte degli utenti, tenuto conto della Legge 30 marzo
2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale) e della L.R. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova
disciplina del Difensore civico).
NOTA ALL'ART. 33
Comma 2
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota 1)
all'articolo 11, e' il seguente:
"Art. 16 - Comitati consultivi degli utenti
1. La Regione favorisce presso le Aziende-Unita' sanitarie locali e
le Aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'art.
15 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi
adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine
tra gli organi di gestione delle Aziende e le organizzazioni
interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono
costituiti presso i presidi ospedalieri, nonche' nelle piu' rilevanti
strutture sanitarie non ospedaliere Comitati consultivi misti per il
controllo di qualita' dal lato degli utenti. Tali Comitati devono
prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti
iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di
membri designati dall'Azienda ospedaliera e/o dalla Unita' sanitaria
locale, scelti fra il personale medico ed infermieristico, nonche'
l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei
Comitati sono:
a) assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie
con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal
lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi
di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato
dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di
specificita' di interesse locale;
d) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei segnali di
disservizio.".