REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                 TITOLO V                                                       
        STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,                                        
        LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE                                    
          Art. 33                                                               
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo                        
della qualita' e norme per la tutela degli utenti                               
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei                
cittadini e degli utenti al controllo della qualita' dei servizi,               
anche favorendo l'attivita' delle associazioni di tutela degli utenti           
e delle organizzazioni sindacali.                                               
2. Il Piano regionale individua gli strumenti e le modalita' per                
assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al                    
controllo della qualita' dei servizi e degli interventi previsti                
dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui                      
all'articolo 16 della L.R. n. 19 del 1994 in materia di Comitati                
consultivi degli utenti.                                                        
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di presentazione dei             
reclami da parte degli utenti, tenuto conto della Legge 30 marzo                
2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di               
assistenza sociale) e della L.R. 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova                    
disciplina del Difensore civico).                                               
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota 1)            
all'articolo 11, e' il seguente:                                                
"Art. 16 - Comitati consultivi degli utenti                                     
1. La Regione favorisce presso le Aziende-Unita' sanitarie locali e             
le Aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'art.            
15 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi             
adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine              
tra gli organi di gestione delle Aziende e le organizzazioni                    
interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.                  
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono                 
costituiti presso i presidi ospedalieri, nonche' nelle piu' rilevanti           
strutture sanitarie non ospedaliere Comitati consultivi misti per il            
controllo di qualita' dal lato degli utenti. Tali Comitati devono               
prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di               
volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti            
iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di           
membri designati dall'Azienda ospedaliera e/o dalla Unita' sanitaria            
locale, scelti fra il personale medico ed infermieristico, nonche'              
l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei           
Comitati sono:                                                                  
a)  assicurare controlli di qualita' dal lato della domanda, specie             
con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;                               
b)  promuovere l'utilizzo di indicatori di qualita' dei servizi dal             
lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi            
di partecipazione dell'utenza;                                                  
c)  sperimentare indicatori di qualita' dei servizi dal lato                    
dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di                  
specificita' di interesse locale;                                               
d)  sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei segnali di              
disservizio.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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