REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                 TITOLO V                                                       
        STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,                                        
        LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE                                    
          Art. 32                                                               
Carta dei servizi sociali                                                       
1. I soggetti gestori adottano la Carta dei servizi, in conformita'             
allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della             
Legge n. 328 del 2000, al fine di tutelare gli utenti, assicurare               
l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza                
nell'erogazione dei servizi.                                                    
2. L'adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli                    
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce                   
requisito necessario ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.              
NOTA ALL'ART. 32                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 13 della Legge n. 328 del 2000, citata alla nota             
2) all'art. 2, e' il seguente:                                                  
"Art. 13 - Carta dei servizi sociali                                            
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro              
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente               
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su                
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, d'intesa con i               
Ministri interessati, e' adottato lo schema generale di riferimento             
della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione             
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del                  
Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una            
carta dei servizi sociali ed e' tenuto a darne adeguata pubblicita'             
agli utenti.                                                                    
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per                  
l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento, le               
condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei           
soggetti che rappresentano i loro diritti, nonche' le procedure per             
assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni             
soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi           
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela            
per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilita' di              
attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla                   
gestione dei servizi.                                                           
3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli                    
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce                   
requisito necessario ai fini dell'accreditamento.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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