REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 27                                                               
Inserimento dell'articolo 27 bis                                                
nella L.R. n. 25 del 1999                                                       
1. Dopo l'articolo 27 e' aggiunto l'articolo seguente:                          
"Art. 27 bis                                                                    
Disposizioni transitorie                                                        
1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10,           
comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di                     
funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli Enti locali            
che vi provvedono di norma con le modalita' di cui all'articolo 8,              
comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.           
2. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione del servizio,           
l'Agenzia di ambito per i Servizi pubblici qualora sia in scadenza un           
contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto                
dell'autorita' giudiziaria o per cause di forza maggiore, puo', anche           
in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto               
gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste           
all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).                
3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il                 
proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base           
di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle               
possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della              
frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli             
esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalita'                 
l'Agenzia affida direttamente segmenti di Servizio o nuove opere                
strumentali all'erogazione del Servizio.                                        
4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione             
diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste                  
all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1,                
lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di              
natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni           
gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle            
gestioni, puo' anticipatamente far confluire detta gestione in una              
delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui                    
all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono            
adeguate le condizioni di gestione del Servizio.                                
5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un              
nuovo affidamento dei Servizi ed ha una durata nei limiti di quanto             
stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo             
16, comma 2.                                                                    
6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti           
ai criteri di efficienza, efficacia ed economicita', i rapporti                 
giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con                 
soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuita'.               
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni            
continuano ad espletare le attivita' ordinarie connesse alla gestione           
dei Servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione            
delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo              
16, comma 1, lettera c).                                                        
8. Sino all'approvazione del Piano regionale di tutela, uso e                   
risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera             
b) della L.R. n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'articolo           
12 della presente legge e' predisposto nel rispetto delle indicazioni           
fornite dalla Regione con apposita direttiva.".                                 
CAPO II                                                                         
Disposizioni in campo ambientale, transitorie                                   
e modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32                                     
(Disciplina delle acque minerali e termali,                                     
qualificazione e sviluppo del termalismo)                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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