REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                 TITOLO V                                                       
        STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,                                        
        LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE                                    
          Art. 31                                                               
Programmi speciali di intervento sociale                                        
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento              
sociale finalizzati alla qualificazione di specifiche aree                      
territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali,             
favorendo la cooperazione tra gli Enti locali ed i soggetti pubblici            
e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato              
delle risorse finanziarie.                                                      
2. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione,            
cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i              
soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro                   
realizzazione.                                                                  
3. L'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale,               
indica, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalita',           
la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun           
aderente e la durata del programma. Con la medesima deliberazione               
sono assegnati i finanziamenti regionali per l'attuazione del                   
programma.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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