REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 31                                                               
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"                                   
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di              
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura                 
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27                  
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), e' disposta, per                 
l'esercizio 2004, un'autorizzazione di spesa di Euro 2.375.700,00 a             
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -             
Contributi ad enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali.            
NOTA ALL'ART. 31                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 concerne Contributo alla            
fondazione Arturo Toscanini.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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