TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO II
STRUMENTI E CONTENUTI
DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Pianificazione urbanistica comunale
Sezione I
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
Art. 31
(aggiunto comma 2 bis da art. 29,
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)
Piani urbanistici attuativi (PUA)
1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici
di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso
stesso non ne assuma i contenuti.
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:
a) i Piani particolareggiati e i Piani di lottizzazione, di cui agli
artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
b) i Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18
aprile 1962, n. 167;
c) i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d) i Piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge
17 febbraio 1992, n. 179;
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del DL 5 ottobre
1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.
2 bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di
pubblica utilita' delle opere ivi previste.
3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal
POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della
L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del
PUA.
5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuire all'atto
deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i
nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.
Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali
interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni
vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli
interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.