REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO II                                                      
          STRUMENTI E CONTENUTI                                                 
          DELLA PIANIFICAZIONE                                                  
                 CAPO III                                                       
              Pianificazione urbanistica comunale                               
Sezione I                                                                       
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale                             
          Art. 31                                                               
(aggiunto comma 2 bis da art. 29,                                               
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Piani urbanistici attuativi (PUA)                                               
1. I Piani urbanistici attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici           
di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova                       
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso             
stesso non ne assuma i contenuti.                                               
2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi                   
previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:               
a) i Piani particolareggiati e i Piani di lottizzazione, di cui agli            
artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;                              
b) i Piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18             
aprile 1962, n. 167;                                                            
c) i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui            
all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;                                
d) i Piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;                 
e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge           
17 febbraio 1992, n. 179;                                                       
f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del DL 5 ottobre           
1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.                   
2 bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico la                        
deliberazione di approvazione del PUA comporta la dichiarazione di              
pubblica utilita' delle opere ivi previste.                                     
3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dare attuazione ai            
progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane previsti dal              
POC ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 30.                         
4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4 della             
L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e produce gli effetti del           
PUA.                                                                            
5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuire all'atto           
deliberativo valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli            
interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti              
dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i              
nulla osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.           
Le eventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a tali                
interventi, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni               
vigenti, senza la necessita' di pronunce deliberative.                          
6. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli           
interventi previsti dal PUA, e' stipulata una apposita convenzione.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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