LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 30
Accesso alla formazione professionale iniziale
1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale definiti a livello
nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'eta' di accesso,
anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in
relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure
professionali.
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in
esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano
validita' nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al
comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di
primo grado accedono alla formazione professionale iniziale
frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui
all'articolo 27 della presente legge.
3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di
evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano
prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di
formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il
biennio integrato e quelli che si realizzano in continuita' con lo
stesso.