REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                 TITOLO V                                                       
        STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,                                        
        LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE                                    
          Art. 30                                                               
Interventi sociali per lo sviluppo                                              
e la riqualificazione urbana                                                    
1. Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla             
L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione                 
urbana), e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle              
zone montane, di cui alla L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento               
delle Comunita' Montane e disposizioni a favore della montagna), sono           
individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena                    
efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e Piani.                        
2. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell'ambito            
del Piano di zona.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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