REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO II                                                      
          STRUMENTI E CONTENUTI                                                 
          DELLA PIANIFICAZIONE                                                  
                 CAPO III                                                       
              Pianificazione urbanistica comunale                               
Sezione I                                                                       
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale                             
          Art. 30                                                               
(sostituito comma 12 da art. 29,                                                
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Piano operativo comunale (POC)                                                  
1. Il Piano operativo comunale (POC) e' lo strumento urbanistico che            
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di            
organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare                    
nell'arco temporale di cinque anni. Il POC e' predisposto in                    
conformita' alle previsioni del PSC e non puo' modificarne i                    
contenuti.                                                                      
2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi            
insediamenti:                                                                   
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso,              
gli indici edilizi;                                                             
b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione,               
nonche' di quelli di conservazione;                                             
c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le                    
modalita' di intervento;                                                        
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche              
valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di                 
mitigazione e compensazione degli effetti;                                      
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o                  
riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di                  
integrazione paesaggistica;                                                     
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di                    
interesse pubblico.                                                             
3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo                     
insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri            
di perequazione ai sensi dell'art. 7.                                           
4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento                
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni                   
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano           
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma           
1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni            
da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e            
parametri.                                                                      
5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazione                   
previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la               
trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio            
1998, n. 19.                                                                    
6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e                   
valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la              
realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli             
ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20                  
dell'Allegato.                                                                  
7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il             
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui            
all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce                
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale               
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,            
previsti da leggi statali e regionali.                                          
8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:                        
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui            
all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;                                     
b) dei Piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla               
Legge 19 ottobre 1998, n. 366.                                                  
9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la                    
mobilita' possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del            
traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.                    
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco                   
temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di                
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,           
il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le                   
proposte di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli               
obiettivi e gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale             
definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari              
degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonche' gli            
operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli                    
interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune              
stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla           
realizzazione degli interventi.                                                 
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di                        
trasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita' quale             
equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione            
del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le              
infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento             
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di           
cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da              
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.                     
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione            
di approvazione del POC che assume il valore e gli effetti del PUA              
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi                  
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita'                  
cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata             
in vigore del POC.                                                              
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti                     
produttivi, di cui all'art. 2 del DPR n. 447 del 1998, e' attuata dal           
Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue                    
varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento,                  
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono              
comportare variazioni al POC, secondo le modalita' e i limiti                   
previsti dall'art. 5 del citato DPR n. 447 del 1998.                            
14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di              
distribuzione dei carburanti, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n.            
32.                                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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