REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                 TITOLO V                                                       
        STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,                                        
        LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE                                    
          Art. 29                                                               
Piani di zona                                                                   
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9           
della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed e' predisposto                
sulla base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:             
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede            
di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi           
sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni            
sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e puo'                
integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i livelli           
essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;              
b) definisce le modalita' organizzative per l'accesso dei cittadini             
al sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di              
cui all'articolo 7;                                                             
c) individua le modalita' per il coordinamento delle attivita' con              
gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare            
riferimento all'Amministrazione scolastica, penitenziaria e della               
giustizia;                                                                      
d) indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi gli               
interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla           
loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie                     
disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario                    
regionale, nonche' la ripartizione della spesa a carico di ciascun              
soggetto firmatario dell'accordo;                                               
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei                    
programmi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;                  
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalita' di           
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della                  
qualita' dei servizi;                                                           
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori           
da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della                 
relativa offerta formativa;                                                     
h) indica, in ordine di priorita', gli interventi di costruzione e              
ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al            
Fondo sociale regionale per le spese d'investimento.                            
2. Il Piano di zona e' volto a:                                                 
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su             
servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche                
attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarieta' e             
di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella verifica           
dei servizi, al fine di una loro migliore programmazione;                       
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche,                    
attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1,            
lettera e).                                                                     
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a            
cio' designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, e'             
approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto                     
dall'articolo 19, comma 3 della Legge n. 328 del 2000, tra i sindaci            
dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte           
dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi            
nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi            
compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti           
anche dal Programma delle attivita' territoriali di cui all'articolo            
3-quater, comma 2 del DLgs n. 502 del 1992, l'accordo e' sottoscritto           
d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unita' sanitaria                
locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.              
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di           
zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche           
avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le              
Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.                           
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalita'              
indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2,               
comma 4, lettera c).                                                            
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di               
lucro indicati all'articolo 20, nonche' le Aziende di cui                       
all'articolo 25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le           
modalita' stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano                 
all'accordo di programma attraverso protocolli di adesione.                     
NOTE ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 1994, citata alla nota             
1) all'art. 11, e' il seguente:                                                 
"Art. 9 - Distretti                                                             
1. I Distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e                 
funzionali delle Aziende di cui all'art. 4, con le caratteristiche di           
autonomia ivi indicate. Ad essi e' affidata la gestione delle                   
strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e                  
destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo             
livello nonche' l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti           
ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi delle farmacie                  
pubbliche e private sulla base di uno schema-tipo di convenzione                
predisposto dalla Regione. I Distretti svolgono altresi' le attivita'           
socio-assistenziali di base delegate dagli Enti locali alla                     
Azienda-Unita' sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del            
decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con le            
attivita' di assistenza sanitaria.                                              
2. L'individuazione dei Distretti in cui si articola ciascuna delle             
Unita' sanitarie locali di cui al comma 1 dell'art. 4 e' effettuata             
sulla base dei seguenti criteri:                                                
a)  ciascun Distretto deve coincidere con uno o piu' comuni, ovvero             
con una o piu' circoscrizioni in cui il comune e' suddiviso;                    
b)  ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non           
inferiore a 60.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a                 
80.000 abitanti;                                                                
c)  nelle aree montane l'ambito territoriale del Distretto deve                 
coincidere, di norma, con quello delle Comunita' montane.                       
2-bis. L'incarico di Direttore di distretto puo' essere attribuito              
dal Direttore generale ad un dirigente del Servizio sanitario                   
regionale che abbia maturato adeguata formazione ed esperienza nella            
organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure ad un               
medico convenzionato da almeno dieci anni ai sensi del comma 1                  
dell'art. 8 del decreto legislativo di riordino.                                
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione           
della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza            
sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori               
generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta                    
regionale per la verifica di conformita' ai criteri di cui al comma             
1.                                                                              
4. In ogni ambito distrettuale comprendente piu' comuni o piu'                  
Circoscrizioni comunali e' istituito un Comitato di Distretto                   
composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle                    
Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati,                    
individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in                  
stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.                      
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi               
dalla Conferenza sanitaria territoriale svolge funzioni di proposta e           
di verifica sulle attivita' distrettuali relativamente a:                       
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione                 
aziendale;                                                                      
b) budget di Distretto e priorita' d'impiego delle risorse assegnate;           
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine                     
indicatori omogenei come definiti alla lett. g del comma 2 dell'art.            
11;                                                                             
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali.             
Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono                     
sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.                    
6. Il Comitato di Distretto puo' promuovere eventuali iniziative di             
carattere locale, anche riguardanti aree territoriali                           
sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.".            
Comma 3                                                                         
2) Il testo del comma 3 dell'art. 19 della Legge n. 328 del 2000,               
citata alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                 
"Art. 19 - Piano di zona                                                        
omissis                                                                         
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare                   
l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie,                     
partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti            
di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso               
l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono,                
anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato             
di interventi e servizi sociali previsto nel piano.".                           
3) Il testo del comma 2 dell'art. 3-quater del DLgs n. 502 del 1992             
citato alla nota 2) all'art. 11, e' riportato alla stessa nota.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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