REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

         CAPO III                                                               
       L'istruzione e la formazione professionale                               
         Sezione I                                                              
       Scuola dell'infanzia                                                     
          Art. 28                                                               
Finalita'                                                                       
1. La formazione professionale e' il servizio pubblico che predispone           
e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di                    
opportunita' formative professionalizzanti, al fine di rendere                  
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale                
servizio e' ispirato ai criteri dell'occupabilita', intesa come                 
concreta possibilita' di inserimento lavorativo in esito alla                   
formazione; dell'adattabilita', intesa come capacita' delle imprese e           
dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove               
attivita' lavorative; dell'imprenditorialita', intesa come capacita'            
di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.               
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali,            
sostengono la formazione professionale quale elemento determinante              
dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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