LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 28
Finalita'
1. La formazione professionale e' il servizio pubblico che predispone
e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di
opportunita' formative professionalizzanti, al fine di rendere
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale. Tale
servizio e' ispirato ai criteri dell'occupabilita', intesa come
concreta possibilita' di inserimento lavorativo in esito alla
formazione; dell'adattabilita', intesa come capacita' delle imprese e
dei lavoratori di adeguarsi a nuovi processi produttivi o a nuove
attivita' lavorative; dell'imprenditorialita', intesa come capacita'
di attivazione e gestione autonoma di iniziative imprenditoriali.
2. La Regione e le Province, in collaborazione con le parti sociali,
sostengono la formazione professionale quale elemento determinante
dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.