REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 28                                                               
Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"1. Spettano alle Province e ai Comuni, secondo le rispettive                   
competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al                 
presente Titolo non espressamente riservate alla Regione dalla                  
presente legge.".                                                               
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998,             
e' cosi' sostituita:                                                            
"2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge            
in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle           
Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte             
le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo                     
classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e                     
transfrontalieri, ivi comprese:".                                               
3. Al comma 3 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:            
"della delega per i servizi autofilotranviari" sono sostituite dalle            
seguenti: "delle funzioni relative ai trasporti di cui al presente              
Titolo classificati".                                                           
4. Il comma 4 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"4. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni in materia di               
trasporti di cui al presente Titolo che si svolgono interamente nel             
loro territorio.".                                                              
5. Al comma 5 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:            
"Sono delegate" sono sostituite da: "Spettano".                                 
6. Al comma 6 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, le parole:            
"amministrative di competenza regionale sono delegate" sono                     
sostituite con la seguente: "spettano".                                         
7. Il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza              
dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e                   
l'affidamento in gestione dei servizi.".                                        
8. Il comma 9 dell'articolo 28 della L.R. n. 30 del 1998, e'                    
sostituito dal seguente:                                                        
"9. Le Province e i Comuni possono procedere all'affidamento                    
coordinato di servizi di trasporti di cui al presente Titolo e di               
servizi complementari per la mobilita', provvedendo anche, ove                  
necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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