REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                 TITOLO V                                                       
        STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,                                        
        LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE                                    
          Art. 28                                                               
Sistema informativo dei servizi sociali                                         
1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei             
servizi sociali nell'ambito del sistema informativo previsto                    
dall'articolo 21 della Legge n. 328 del 2000.                                   
2. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la                       
disponibilita' dei dati significativi relativi allo stato dei servizi           
ed all'analisi dei bisogni. Il sistema informativo e' finalizzato               
alla programmazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo            
delle risorse, nonche' alla promozione ed attivazione di progetti               
europei ed al coordinamento con le strutture sanitarie e formative e            
con le politiche del lavoro e dell'occupazione.                                 
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel                   
rispetto delle previsioni della Legge 31 dicembre 1996, n. 675                  
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei           
dati personali), a fornire annualmente alla Regione ed alle Province            
i dati necessari al sistema.                                                    
4. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto           
dalla Legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e                    
diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti             
pubblici e privati.                                                             
5. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li                 
trasmettono alla Regione secondo modalita' stabilite dalla Giunta               
regionale.                                                                      
NOTE ALL'ART. 28                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 21 della Legge n. 328 del 2000, citata alla           
nota 2) all'art. 2, e' il seguente:                                             
"Art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali                              
1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni istituiscono un                 
sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta             
conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli                     
interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di            
dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e             
alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e                   
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le                  
strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e                   
dell'occupazione.                                                               
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della                  
presente legge e' nominata, con decreto del Ministro per la                     
solidarieta' sociale, una commissione tecnica, composta da sei                  
esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo                
informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla                
Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di            
Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie              
locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine            
ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare              
attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei             
servizi sociali. La commissione e' presieduta da uno degli esperti              
designati dal Ministro per la solidarieta' sociale. I componenti                
della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti                
dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250            
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche               
sociali.                                                                        
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su            
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la                   
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28           
agosto 1997, n. 281, e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica             
Amministrazione, definisce le modalita' e individua, anche                      
nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti                    
necessari per il coordinamento tecnico con le Regioni e gli enti                
locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi              
sociali, in conformita' con le specifiche tecniche della rete                   
unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15,                
comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto                
disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del              
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le                      
Amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di                
Trento e di Bolzano. Le Regioni, le Province e i Comuni individuano             
le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per             
l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi                 
sociali a livello locale.                                                       
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a           
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei            
piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse                    
destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi                
sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.".                     
Comma 4                                                                         
2) La Legge 31 dicembre 1996, n. 675, concerne Tutela delle persone e           
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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