REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 27                                                               
Modifiche all'articolo 27                                                       
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale n. 37 del            
2002, sono soppressi.                                                           
NOTE ALL'ART. 27                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge regionale n.           
37 del 2002, citata alla nota al titolo, era il seguente:                       
"Art. 27 - Occupazione per motivi d'urgenza                                     
omissis                                                                         
2. A seguito dell'entrata in vitore del DPR 327/01, l'autorita'                 
espropriante puo' disporre l'occupazione per motivi di urgenza nei              
casi e con le modalita' indicate nei commi 3 e 4 del presente                   
articolo.                                                                       
3. L'autorita' espropriante puo' emanare un decreto di occupazione              
anticipata dei beni immobili oggetto delle procedure espropriative              
solo per motivi di particolare urgenza e qualora sia intervenuta la             
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere. Nello stesso decreto            
e' necessario:                                                                  
a) dare atto delle motivazioni inerenti la particolare urgenza;                 
b) determinare, sia pure in assenza delle particolari indagini e                
formalita' richieste dalla legge, l'indennita' provvisoria;                     
c) formare l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari             
risultanti dai registri catastali.                                              
4. L'ufficio per le espropriazioni provvede a notificare il decreto             
di occupazione anticipata, secondo le forme degli atti processuali              
civili, al proprietario delle aree e al beneficiario                            
dell'espropriazione, se diverso dall'autorita' procedente. La                   
procedura di esproprio prosegue secondo quanto disposto all'art. 20,            
comma 5, del DPR 327/01, in merito ai modi e tempi di espressione               
delle determinazioni dei proprietari delle aree oggetto di                      
occupazione anticipata sull'indennita' provvisoria.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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