REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 22                                                               
Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 25 del 1999                             
1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la lettera b) e' aggiunta la                
seguente: "b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di             
funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di                 
cooperazione prescelta;"; alla lettera e) la parola "indici" e'                 
sostituita con "indicatori"; alla lettera f) del medesimo comma dopo            
le parole "di valutazione" sono aggiunte le seguenti: "anche socio              
economici"; e dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f bis)               
definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento            
dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;".            
2. Al comma 4 dell'articolo 21 sono soppresse le parole "coordina la            
propria attivita' e".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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