LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 22
Modifiche all'articolo 21 della L.R. n. 25 del 1999
1. Al comma 2 dell'articolo 21 dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: "b bis) effettua una valutazione comparata delle spese di
funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di
cooperazione prescelta;"; alla lettera e) la parola "indici" e'
sostituita con "indicatori"; alla lettera f) del medesimo comma dopo
le parole "di valutazione" sono aggiunte le seguenti: "anche socio
economici"; e dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f bis)
definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento
dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti;".
2. Al comma 4 dell'articolo 21 sono soppresse le parole "coordina la
propria attivita' e".