REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 26                                                               
Modifica all'articolo 25                                                        
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale           
n. 37 del 2002, dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti:            
", ove richiesto,".                                                             
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge              
regionale n. 37 del 2002, citata alla nota al titolo, cosi' come                
modificato dalla presente legge, e' il seguente:                                
"Art. 25 - Competenze                                                           
omissis                                                                         
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:                            
a) esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione                      
provvisoria dell'indennita' di espropriazione;                                  
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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