LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si fa fronte
mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di
apposita unita' previsionale di base e relativo capitolo che sara'
dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 marzo 2003 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
Il testo dell'art. 37 della L.R. n. 40 del 2001 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1994 del 28 ottobre 2002; oggetto consiliare n. 3531 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 206 in data 8 novembre 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione II "Attivita' produttive".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 dell'11
marzo 2003, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
della consigliera Babini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2003,
atto 102/03.