REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IV                                                     
        RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                    
         DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.                                           
          AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA                             
          Art. 26                                                               
Patrimonio dell'Azienda                                                         
1. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dal patrimonio mobiliare            
ed immobiliare di proprieta' dell'Istituzione, inventariato all'atto            
della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone                       
l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile,                
nonche' quello disponibile destinato ad attivita' non assistenziali,            
specificandone l'uso. L'inventario e' redatto e trasmesso alla                  
Regione secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.                  
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile,             
previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale                    
consistenza e finalita', nonche' le alienazioni del patrimonio                  
disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni                 
singoli o associati dell'ambito territoriale di attivita'                       
dell'Azienda.                                                                   
3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e                      
valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.                         
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e             
separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o               
piu' Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati            
a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore              
artistico, la cui proprieta' rimane delle Aziende stesse. Le Aziende            
partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di           
linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di                         
amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai              
Comuni dell'ambito territoriale di attivita' un rendiconto dei                  
risultati ottenuti.                                                             
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo                  
generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.               
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le                      
disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non                
ancora trasformate.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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