LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
TITOLO IV
RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 26
Patrimonio dell'Azienda
1. Il patrimonio dell'Azienda e' costituito dal patrimonio mobiliare
ed immobiliare di proprieta' dell'Istituzione, inventariato all'atto
della trasformazione in Azienda. L'Istituzione predispone
l'inventario dei beni, individuando il patrimonio indisponibile,
nonche' quello disponibile destinato ad attivita' non assistenziali,
specificandone l'uso. L'inventario e' redatto e trasmesso alla
Regione secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
2. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile,
previa sostituzione del primo con altro patrimonio di uguale
consistenza e finalita', nonche' le alienazioni del patrimonio
disponibile sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni
singoli o associati dell'ambito territoriale di attivita'
dell'Azienda.
3. L'Azienda predispone annualmente un piano di gestione e
valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
4. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio delle Aziende e
separarne la gestione, promuove la costituzione da parte di una o
piu' Aziende di strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati
a realizzare una efficace gestione del patrimonio, anche di valore
artistico, la cui proprieta' rimane delle Aziende stesse. Le Aziende
partecipano a tali strumenti di gestione del patrimonio sulla base di
linee di indirizzo approvate dai rispettivi Consigli di
amministrazione. Le Aziende inviano annualmente alla Regione ed ai
Comuni dell'ambito territoriale di attivita' un rendiconto dei
risultati ottenuti.
5. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo
generale sui risultati della gestione patrimoniale delle Aziende.
6. Alla data di entrata di vigore della presente legge, le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle Istituzioni non
ancora trasformate.