REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 26                                                               
Interventi volti alla tutela e al controllo                                     
della popolazione canina e felina                                               
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la                
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali            
predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7                
aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della             
popolazione canina e felina), e' disposta, per l'esercizio 2004,                
un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul                 
Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi              
alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.                   
NOTA ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27              
concernente Nuove norme per la tutela ed il controllo della                     
popolazione canina e felina e' il seguente:                                     
"Art. 26 - Contributi                                                           
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione                     
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di               
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali           
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio.                                                      
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono                
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio             
regionale.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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