LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 21
Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 25 del 1999
1. Al comma 3 dell'articolo 20 il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e
puo' essere rinnovato una sola volta".
2. Al comma 5 dell'articolo 20 prima del punto e' aggiunto il periodo
"e di loro associazioni, su base regionale".
3. Il comma 6 dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' dispone di una
segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui
Servizi idrici e sui Servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito
dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in
materia di ambiente. Puo' inoltre avvalersi sulla base della
programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di
bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di
prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale
competente in materia di ambiente.".