REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 25                                                               
Modifiche all'articolo 24                                                       
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale             
n. 37 del 2002, e' soppressa.                                                   
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale           
n. 37 del 2002, le parole: ", nominati dalla Regione" sono soppresse.           
3. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale           
n. 37 del 2002, le parole: "nominati dalla Regione" sono sostituite             
con: "scelti".                                                                  
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del             
2002, e' aggiunto il seguente comma:                                            
"3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le                   
funzioni di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la            
determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.".           
NOTE ALL'ART. 25                                                                
Comma 1, 2, 3 e 4                                                               
Il testo dell'articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002,                 
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato e integrato dalla             
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 24 - Commissioni provinciali                                              
1. Per le finalita' derivanti dall'applicazione della normativa in              
materia di espropriazioni per pubblica utilita', la Regione                     
istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione           
del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.                   
2. La Commissione e' composta:                                                  
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la                 
presiede;                                                                       
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo                 
delegato;                                                                       
c) soppresso;                                                                   
d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della                 
Provincia, o da un suo delegato;                                                
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia;                           
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su             
terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente                        
rappresentative.                                                                
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare,            
la designazione e nomina dei componenti e le modalita' di                       
funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti              
fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie                        
professionali.                                                                  
3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni           
di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la                     
determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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