REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

               TITOLO V                                                         
          DISPOSIZIONI FINANZIARIE,                                             
          TRANSITORIE E FINALI                                                  
          Art. 25                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni                   
dall'approvazione della presente legge, i titolari                              
dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 devono regolarizzare la               
loro posizione relativamente a quanto previsto dall'articolo 13,                
presentando apposita domanda alla Provincia.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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