LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norma transitoria
1. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni
dall'approvazione della presente legge, i titolari
dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 devono regolarizzare la
loro posizione relativamente a quanto previsto dall'articolo 13,
presentando apposita domanda alla Provincia.