REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IV                                                     
        RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                    
         DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.                                           
          AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA                             
          Art. 25                                                               
Azienda pubblica di servizi alla persona                                        
1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona ha personalita'                   
giuridica di diritto pubblico, e' dotata di autonomia statutaria,               
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di              
lucro. L'Azienda svolge la propria attivita' secondo criteri di                 
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di             
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.              
2. L'Azienda subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti                
attivi e passivi della o delle Istituzioni trasformate.                         
3. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli             
atti e negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento            
dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti nei Piani             
di zona ed in sede di programmazione regionale.                                 
4. Sono organi di governo dell'Azienda:                                         
a) il Consiglio di amministrazione;                                             
b) il Presidente;                                                               
c) l'Assemblea dei soci, o altro organismo di rappresentanza gia'               
previsto dallo statuto dell'Istituzione trasformata.                            
5. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnate dallo           
statuto e comunque provvede in materia di programmazione,                       
approvazione dei bilanci e dei regolamenti, delibera lo statuto e le            
sue modifiche, verifica l'azione amministrativa ed i relativi                   
risultati, nomina il direttore.                                                 
6. Lo statuto dell'Azienda disciplina l'ambito di attivita', la                 
composizione degli organi di governo, le modalita' di elezione e                
durata in carica degli stessi, l'attribuzione al direttore delle                
funzioni e delle responsabilita' proprie, le modalita' di recepimento           
dei regolamenti di organizzazione.                                              
7. Nel caso l'Azienda voglia modificare l'ambito territoriale di                
attivita', tale decisione dovra' essere assunta attraverso modifica             
statutaria, approvata dalla Regione, acquisito il parere dei Comuni             
ove l'Azienda svolge ed intende svolgere l'attivita'.                           
8. Lo statuto dell'Azienda e le successive modifiche sono approvati             
dalla Regione.                                                                  
9. Lo statuto prevede un organo di revisione contabile la cui                   
composizione numerica e' commisurata alle dimensioni dell'Azienda ed            
il cui Presidente, o revisore unico, e' nominato dalla Regione.                 
10. L'Azienda, nell'ambito della propria autonomia, si dota di                  
regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna               
della gestione tecnica e amministrativa.                                        
11. Le Aziende redigono annualmente, in concomitanza con la                     
presentazione del bilancio consuntivo, il bilancio sociale delle                
attivita' e, sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto               
della Giunta regionale, si dotano dei seguenti documenti contabili:             
a) il piano programmatico;                                                      
b) il bilancio pluriennale di previsione;                                       
c) il bilancio economico preventivo con allegato il documento di                
budget;                                                                         
d) il bilancio consuntivo con allegato.                                         
12. Le Aziende, sulla base di uno schema tipo predisposto con atto              
della Giunta regionale, si dotano di un regolamento di contabilita'             
con cui si introduce la contabilita' economica e si provvede                    
all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneita'                
nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei            
valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.                      
13. I Comuni, singoli o associati, anche coordinandosi con le                   
Province, svolgono funzioni di monitoraggio e vigilanza                         
dell'attivita' delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i           
parametri per la trasformazione delle Istituzioni in Aziende                    
determina per quali inadempienze gli enti preposti al controllo                 
possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.                             
14. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo                 
generale sui risultati di gestione del sistema delle Aziende. Le                
Aziende trasmettono annualmente alla Regione ed ai Comuni, singoli o            
associati, una relazione sull'andamento della gestione economica e              
finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli               
obiettivi della programmazione regionale e locale.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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