REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 25                                                               
Protezione civile. Interventi di emergenza                                      
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010                        
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua            
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile                    
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi            
calamitosi), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio             
finanziario 2004, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla                 
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento           
di Euro 1.300.000,00.                                                           
NOTA ALL'ART. 25                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 concerne                      
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua             
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile                    
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi            
calamitosi.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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