REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 24                                                               
Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002                               
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002, e'                  
inserito il seguente:                                                           
"Art. 16-bis                                                                    
Interventi nelle fasce di rispetto                                              
e nelle aree a rischio idrogeologico                                            
1. L'approvazione, secondo le modalita' procedurali previste                    
dall'articolo 16 e previa intesa dell'Amministrazione comunale, del             
progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di             
adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati                  
nell'ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera           
pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione           
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica               
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere.                               
2. L'Amministrazione procedente provvede all'inclusione del lavoro              
nell'elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del             
comma 1.                                                                        
3. In caso di motivato dissenso dell'Amministrazione comunale,                  
l'Amministrazione procedente puo' richiedere l'approvazione del                 
progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di               
quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti             
previsti dal comma 1.                                                           
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le           
opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi                
entro i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f) del               
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni            
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e               
dall'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio               
1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del TU della legge 22                
marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle                  
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonche' per le               
opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio                   
idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto legge 11           
giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio              
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi                
nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3             
agosto 1998, n. 267.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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