LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Abrogazioni
1. La L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attivita' delle
agenzie di viaggio e turismo) e' abrogata.
2. L'articolo 92 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale) e' abrogato.
3. Il riferimento agli articoli 10 e 16 della L.R. n. 23 del 1997
contenuto nella Tabella A di cui all'articolo 2 della L.R. 13
novembre 2001, n. 38 (Adeguamento dell'ordinamento regionale
all'introduzione dell'Euro) e' abrogato.
4. La L.R. 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla L.R. 26 luglio
1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e
turismo") e' abrogata.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 2
1) Il testo dell'art. 92 della L.R. n. 3 del 1999 era il seguente:
"Art. 92 - Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997
1. La lett. b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1977, n.
23, recante Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e
turismo, e' abrogata.
Comma 3
2) Il riferimento agli articoli 10 e 16 della L.R. 26 luglio 1997, n.
23, concernente Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e
turismo contenuto nella Tabella A di cui all'art. 2 (Importi
contenuti in leggi e regolamenti regionali) della L.R. n. 38 del
2001, era il seguente:
Tabella A
Legge Titolo Disposizioni modificate
omissis
L.R. 26 luglio 1997, Disciplina delle Art. 10:
n. 23 attivita' delle - alla lettera a) del comma 1, la locuzione
agenzie di "Lire quattrocento milioni" e' sostituita dalla
viaggio e locuzione "206.582,76 Euro"; turismo - alla lettera
b) del comma 1, la locuzione "Lire duecentocinquanta milioni"
e' sostituita dalla locuzione "129.114,22 Euro";
- alla lettera c) del comma 1, la locuzione "Lire
centocinquanta milioni" e' sostituita dalla locuzione
"77.468,53 Euro".
Art. 16: - al comma 1, la locuzione "da Lire 3.000.000 a
Lire 18.000.000" e' sostituita dalla
locuzione "da 1.549 Euro a 9.296 Euro"; - al comma 2, la
locuzione "da Lire 1.500.000 a Lire 3.000.000" e' sostituita
dalla
locuzione "da 774 Euro a 1.549 Euro"
omissis".