REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IV                                                     
        RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                    
         DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.                                           
          AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA                             
          Art. 24                                                               
Istituzioni gia' amministrate                                                   
dai disciolti Enti comunali di assistenza                                       
1. Le Istituzioni, gia' amministrate dai disciolti Enti comunali di             
assistenza (ECA), disciplinate dalla L.R. 2 settembre 1983, n. 35               
(Amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e                    
beneficenza gia' concentrate o amministrate dai disciolti Enti                  
comunali di assistenza), qualora non siano in possesso dei requisiti            
per la trasformazione in Aziende e non provvedano a fondersi con                
altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita', sono                   
estinte.                                                                        
2. Il patrimonio delle Istituzioni estinte e' trasferito al Comune              
sede dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione del                   
patrimonio al raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali                
dell'Istituzione stessa.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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