LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006
Art. 24
Viabilita' di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
opere stradali:
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)" Esercizio 2004: Euro 33.500.000,00
b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete
stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale,
resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art.
167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche" Nuova istituzione Esercizio 2004: Euro 2.000.000,00.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del
sistema regionale e locale.
2) Il testo dell'art. 167, comma 2, lettere a) e b) della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province
omissis
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale
relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di
intervento di cui all'art. 164-bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
omissis".
3) Il testo dell'art. 167, comma 2, lettera c) della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e
locale e' il seguente:
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province
omissis
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale
relativi a:
omissis
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
omissis".