REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 24                                                               
Viabilita' di interesse regionale                                               
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilita' di           
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.           
3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono disposte le seguenti            
autorizzazioni di spesa, a valere sui sottoindicati capitoli                    
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione               
opere stradali:                                                                 
a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,                   
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete                
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria            
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e                  
successive modifiche)" Esercizio 2004: Euro 33.500.000,00                       
b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete               
stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale,              
resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art.            
167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive                  
modifiche" Nuova istituzione Esercizio 2004: Euro 2.000.000,00.                 
NOTE ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del                 
sistema regionale e locale.                                                     
2) Il testo dell'art. 167, comma 2, lettere a) e b) della legge                 
regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema                  
regionale e locale e' il seguente:                                              
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province                                        
omissis                                                                         
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale              
relativi a:                                                                     
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande                          
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con           
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete            
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di             
intervento di cui all'art. 164-bis;                                             
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata            
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;               
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 167, comma 2, lettera c) della legge regionale            
21 aprile 1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e                
locale e' il seguente:                                                          
"Art. 167 - Fondo unico Regione-Province                                        
omissis                                                                         
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale              
relativi a:                                                                     
omissis                                                                         
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi                  
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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