REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 19                                                               
Inserimento dell'articolo 18 bis                                                
nella L.R. n. 25 del 1999                                                       
1. Dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:                                  
"Art. 18 bis                                                                    
Gestione imprenditoriale                                                        
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani                                     
1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 16,                
comma 1, lettera c) l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le            
forme di gestione.                                                              
2. In presenza di un soggetto gestore del Servizio di gestione dei              
rifiuti urbani operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le            
Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro misure atte a              
garantire al soggetto stesso l'omogeneita' delle condizioni                     
gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire piu'                 
elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicita'. Le Agenzie            
assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il            
territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra Regione.           
3. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze                    
economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori              
del Servizio di gestione dei rifiuti urbani le attivita' realizzabili           
con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali. Per sopravvenute              
esigenze organizzative l'Agenzia puo' autorizzare il gestore, previa            
richiesta del medesimo, ad affidare a soggetti terzi lo svolgimento             
di ulteriori attivita' rispetto a quelle previste in convenzione.               
4. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo                    
affidamento il subentro del gestore del Servizio di gestione dei                
rifiuti urbani nei contratti in essere, relativi ad attivita'                   
strumentali alla gestione del servizio, stipulati da soggetti che               
esercitavano la gestione diretta o non rispondenti a criteri di                 
efficienza, efficacia ed economicita'.                                          
5. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato dal              
gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso                 
controllate maggioritariamente. In tale caso l'eventuale scelta del             
socio privato delle societa' operative e' effettuata attraverso                 
procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al                
gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte           
delle societa' operative delle clausole della convenzione per la                
gestione del Servizio.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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