REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 24                                                               
Proroga degli organi amministrativi                                             
dei Consorzi di bonifica                                                        
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e                 
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, gia'            
prorogata con legge regionale 1 agosto 2002, n. 21 (Proroga degli               
organi amministrativi dei Consorzi di bonifica), e' ulteriormente               
prorogata fino al 31 dicembre 2004.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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