REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

                TITOLO IV                                                       
          SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.                             
            SANZIONI AMMINISTRATIVE                                             
          Art. 23                                                               
Sanzioni amministrative                                                         
1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice penale ove il fatto              
costituisca reato, e' soggetto all'applicazione della sanzione                  
amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00                
Euro:                                                                           
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale           
le attivita' di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la preventiva            
autorizzazione;                                                                 
b) chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate;                     
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino                  
attivita' in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e           
a favore di non associati;                                                      
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto              
con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i                    
contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di                 
viaggio;                                                                        
e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei              
singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o              
sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla            
Direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con Legge n. 52 del 1996.            
2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere              
b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per un           
periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e                
successivamente revocata.                                                       
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente             
legge regionale e' presentato alla Provincia competente per                     
territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni                  
amministrative dalla Provincia stessa irrogate.                                 
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
La Direttiva n. 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente Direttiva del           
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con           
i consumatori e' stata recepita ed attuata con Legge 6 febbraio 1996,           
n. 52 concernente Disposizioni per l'adempimento di obblighi                    
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee -                
Legge comunitaria 1994.                                                         

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