LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice penale ove il fatto
costituisca reato, e' soggetto all'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00
Euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale
le attivita' di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la preventiva
autorizzazione;
b) chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino
attivita' in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e
a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto
con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i
contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di
viaggio;
e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei
singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o
sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla
Direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con Legge n. 52 del 1996.
2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere
b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per un
periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e
successivamente revocata.
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente
legge regionale e' presentato alla Provincia competente per
territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni
amministrative dalla Provincia stessa irrogate.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
La Direttiva n. 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente Direttiva del
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori e' stata recepita ed attuata con Legge 6 febbraio 1996,
n. 52 concernente Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee -
Legge comunitaria 1994.