REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO IV                                                     
        RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE                                    
         DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.                                           
          AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA                             
          Art. 23                                                               
Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione                                   
1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore                
della presente legge, stabilisce con direttiva i parametri, comprese            
le dimensioni, per la trasformazione delle Istituzioni in Azienda,              
sulla base dei seguenti elementi:                                               
a) il territorio servito dall'Azienda;                                          
b) la tipologia dei servizi;                                                    
c) la complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte;                     
d) il numero e la tipologia degli utenti;                                       
e) il volume di bilancio;                                                       
f) il patrimonio mobiliare ed immobiliare.                                      
2. La Giunta regionale stabilisce le procedure da seguire per la                
trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni.                        
3. Le Istituzioni, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'atto              
della Giunta regionale indicato al comma 2, presentano alla Regione             
un piano di trasformazione o di fusione con altra Istituzione, al               
fine della costituzione della nuova Azienda, accompagnato da una                
proposta di statuto. Trascorso tale termine la Regione procede alla             
nomina di un commissario che provvede in via sostitutiva.                       
4. Le Istituzioni che intendono trasformarsi in persone giuridiche di           
diritto privato deliberano la trasformazione entro il termine                   
definito al comma 3.                                                            
5. L'Istituzione si trasforma in Azienda quando:                                
a) svolge direttamente attivita' socio-assistenziale o                          
socio-sanitaria, anche associata all'erogazione di contributi                   
economici;                                                                      
b) opera prevalentemente in ambito scolastico e non ha i requisiti              
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16               
febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento              
della personalita' giuridica di diritto privato alle Istituzioni                
pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed                  
infraregionale);                                                                
c) in assenza dei parametri per la trasformazione, presenta, anche              
con altre Istituzioni, un piano di riorganizzazione o di risanamento            
che puo' prevedere fusioni.                                                     
6. L'Istituzione puo' trasformarsi in Associazione o Fondazione                 
quando:                                                                         
a) possiede i requisiti previsti dal decreto del Presidente del                 
Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990;                                    
b) svolge attivita' socio-assistenziali ed educative, ma non possiede           
le dimensioni sufficienti per trasformarsi in Azienda;                          
c) non svolge prioritariamente attivita' socio-assistenziali ed                 
educative rispetto ad altre attivita'.                                          
7. L'Istituzione e' estinta quando non rientra nei casi di cui al               
comma 5 e:                                                                      
a) non ha i requisiti previsti per la trasformazione in Azienda                 
oppure in Associazione o Fondazione;                                            
b) non provvede alla fusione con altra Istituzione entro i termini              
stabiliti al comma 3.                                                           
8. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Istituzioni estinte             
viene destinato, in base agli statuti vigenti o nel caso questi non             
prevedano disposizioni specifiche, ad altre Aziende con analoghe                
finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o, in                  
assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora           
l'attivita' si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede                
l'Istituzione, al Comune nel quale si svolge l'attivita' prevalente,            
con vincolo di destinazione del patrimonio al raggiungimento delle              
finalita' socio-assistenziali dell'Istituzione stessa.                          
9. I Consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 61 della Legge 17              
luglio 1890 n. 6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza            
e beneficenza), deliberano entro il termine stabilito al comma 3, la            
trasformazione della loro forma giuridica nel rispetto della volonta'           
dei fondatori.                                                                  
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 6                                                                         
1) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16                  
febbraio 1990 concerne Direttiva alla Regione in materia di                     
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato delle            
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere                  
regionale ed infraregionale.                                                    
Comma 9                                                                         
2) Il testo dell'art. 61 della Legge n. 6972 del 1890 e' il seguente:           
"Art. 61.                                                                       
Le istituzioni pubbliche di beneficienza concentrate nella                      
congregazione di carita', o riunite in gruppi a norma dei precedenti            
articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le            
rendite in conformita' dei ripettivi statuti, a vantaggio degli                 
abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a              
beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale           
erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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