LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO V
Norme transitorie e finali,
disapplicazioni e abrogazioni
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale);
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di
politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche
ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C)
della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 dicembre 2003 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo degli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (concernente Riforma del sistema regionale e
locale) e' il seguente:
" Art. 217 - Oggetto
1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema
integrato di sicurezza delle citta' e del territorio regionale, anche
attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.
Art. 218 - Finalita' del sistema integrato di sicurezza
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto
regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume
come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare
riferimento all'emergere di fenomeni di illegalita' diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche
per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e
civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza
privilegiano:
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di
legalita'.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli
interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta
regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attivita' svolte
ai sensi del presente capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni
sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare
i Prefetti e i Questori della regione.
Art. 219 - Coordinamento delle politiche regionali e locali
per la sicurezza
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto
delle competenze ad essi spettanti, promuove:
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo
finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato
responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace
ed integrata presenza sul territorio, nonche' al raccordo dei sistemi
formativi ed informativi;
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di
criminalita';
c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme
di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi
e di volontariato.
Sezione II - Promozione della sicurezza
Art. 220 - Politiche e interventi
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle
materie di cui al presente Capo;
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
Art. 220-bis - Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai comuni, alle Province, alle
Unioni, alle Comunita' Montane e alle Associazioni intercomunali per
la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui
all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,
con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati
nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati,
per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono
concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione
delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e
quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore
all'80% di dette spese, secondo le priorita', i criteri e le
modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 220-ter - Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria
competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'art. 220.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1
dell'art. 220-bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale,
volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di
disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralita' di
interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati.
Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere
altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla
realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al
comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura
non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le
modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si
articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la
riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano,
l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione
sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il
contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie
locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il
sistema di valutazione dei risultati.
Art. 221 - Comitato scientifico
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente
sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che
coordina le attivita' di ricerca.
2. Il comitato e' composto da un numero massimo di quindici
qualificati esperti esterni e da altri esperti interni
all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne
individua il coordinatore.
Sezione III - Polizia amministrativa regionale e locale
Art. 222 - Servizio di polizia amministrativa regionale e
locale
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale e'
esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale
operanti nel territorio della regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale
funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attivita'
operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e
servizi. Promuove, altresi', forme di collaborazione con le forze di
pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e
locale.
Art. 223 - Comitato consultivo per la polizia regionale e
locale
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e
locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' composto
dall'assessore regionale competente in materia di affari
istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti
scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale
nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta
regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento
complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia
amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici
deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di
Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione
di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche
problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di
supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.
Art. 224 - Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la
realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione
di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui
alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base
delle priorita', dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta
regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute
ammissibili.
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta
regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.
Art. 225 - Funzioni di polizia municipale
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative
all'esercizio delle seguenti funzioni:
a) assicurare la presenza costante sul territorio;
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in
particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al
fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti
sul territorio.
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorita'
dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni
di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia
municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985.
Art. 226 - Norme generali per l'istituzione del servizio
di polizia municipale
1. In ogni comune il servizio di polizia municipale deve essere
svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni
dell'anno. A tal fine i comuni adottano opportune forme associative
nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia
locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere
all'istituzione del Corpo di polizia municipale.
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di
norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti.
Nei comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo
non puo' essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.
Art. 227 - Gestione associata dei servizi di polizia
municipale
1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle
Associazioni intercomunali e delle Comunita' montane.
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la
forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo
svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di
polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di
carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di
efficienza e di economicita' del servizio.
4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha
il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti,
sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni
associate; egli e' altresi' responsabile della disciplina e
dell'addestramento del personale.
Art. 228 - Funzioni delle Province
1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie
connesse alle proprie competenze.
2. A tal fine la Provincia puo' istituire un Corpo di polizia
amministrativa provinciale.
Art. 229 - Segni distintivi
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di
cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come
sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono
essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, proposta
della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la
possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle
attivita' svolte.
Art. 230 - Regolamento di polizia locale
1. Le Province, le Comunita' montane e i Comuni singoli o associati,
in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne
definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le
funzioni.
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i
comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della
Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),
addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i
comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al
coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale
classificazione dei comuni, la Giunta regionale provvede a dettare,
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli
Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione
residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri
urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria
operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme,
nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di
funzionalita'.
Art. 231 - Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24
luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di
aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione,
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali del personale di polizia locale.
2-bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa
locale.
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 232 - Adeguamento
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli
Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle
disposizioni in essa contenute, nonche' ad adottare le norme
regolamentari in essa previste.".
2) La legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 concerne Norme in
materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed
all'allegato c) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3.
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa:
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1115 del 16 giugno 2003,
oggetto consiliare n. 4568 (VII legislatura);
- dei consiglieri Balboni, Aimi, Bignami e Tassi presentato in data
17 luglio 2000; oggetto consiliare n. 242 (VII legislatura);
- dei consiglieri Bignami, Balboni, Aimi e Tassi presentato in data
19 marzo 2001; oggetto consiliare n. 1394 (VII legislatura);
- del consigliere Lombardi presentato in data 15 dicembre 2000,
oggetto consiliare n. 913 (VII legislatura);
- del consigliere Lombardi presentato in data 19 marzo 2002, oggetto
consiliare n. 2731 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione
dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26
marzo 2002.
Pubblicati nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 248 del 3 luglio 2003, n. 25 in data
3 agosto 2000, n. 86 del 29 marzo 2001, n. 71 del 25 gennaio 2001 e
n. 163 del 3 aprile 2002.
Assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e istituzionali", in sede referente e
in sede consultiva, per l'oggetto n. 1394, alle Commissioni
consiliari "Attivita' Produttive" e "Sanita' e Politiche sociali",
per gli oggetti nn. 913 e 2731, alla Commissione consiliare "Turismo
Cultura Scuola Formazione Lavoro";
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9 del 12
novembre 2003, con relazione scritta del consigliere Lorenzi;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26
novembre 2003, atto n. 117/03.