REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

              CAPO V                                                            
        Norme transitorie e finali,                                             
        disapplicazioni e abrogazioni                                           
          Art. 23                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogati:                                                               
a) gli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21 aprile 1999, n.           
3 (Riforma del sistema regionale e locale);                                     
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di              
politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche             
ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'Allegato C)               
della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3).                                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 4 dicembre 2003  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli da 217 a 232 della legge regionale 21                
aprile 1999, n. 3 (concernente Riforma del sistema regionale e                  
locale) e' il seguente:                                                         
" Art. 217 - Oggetto                                                            
1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema                 
integrato di sicurezza delle citta' e del territorio regionale, anche           
attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.            
          Art. 218 - Finalita' del sistema integrato di sicurezza               
1. In attuazione della lett. d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto           
regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume            
come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare               
riferimento all'emergere di fenomeni di illegalita' diffusa.                    
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche             
per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e             
civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale.                      
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza                    
privilegiano:                                                                   
a) gli interventi integrati, di natura preventiva;                              
b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;                             
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di                  
legalita'.                                                                      
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli                 
interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta                
regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attivita' svolte             
ai sensi del presente capo.                                                     
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni            
sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare           
i Prefetti e i Questori della regione.                                          
          Art. 219 - Coordinamento delle politiche regionali e locali           
per la sicurezza                                                                
1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto            
delle competenze ad essi spettanti, promuove:                                   
a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo                    
finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato              
responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace           
ed integrata presenza sul territorio, nonche' al raccordo dei sistemi           
formativi ed informativi;                                                       
b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di           
criminalita';                                                                   
c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme             
di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi            
e di volontariato.                                                              
Sezione II - Promozione della sicurezza                                         
          Art. 220 - Politiche e interventi                                     
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:                             
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e               
informazione;                                                                   
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti              
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle                  
materie di cui al presente Capo;                                                
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di             
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche           
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.                      
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la              
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori              
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.               
          Art. 220-bis - Interventi di rilievo locale                           
1. La Regione concede contributi ai comuni, alle Province, alle                 
Unioni, alle Comunita' Montane e alle Associazioni intercomunali per            
la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                
all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I             
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,            
con esclusione delle spese di personale.                                        
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle                      
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.            
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati             
nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati,             
per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono                
concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione             
delle spese per investimenti.                                                   
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non                   
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e                
quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore                  
all'80% di dette spese, secondo le priorita', i criteri e le                    
modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.                                     
          Art. 220-ter - Interventi di rilievo regionale                        
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria                   
competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera           
c) del comma 1 dell'art. 220.                                                   
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1               
dell'art. 220-bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale,           
volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di                  
disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralita' di                   
interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati.               
Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere            
altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla               
realizzazione degli interventi previsti.                                        
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al           
comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura           
non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le                
modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si            
articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la                   
riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano,           
l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione             
sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e                 
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il                
contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie                
locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il                  
sistema di valutazione dei risultati.                                           
          Art. 221 - Comitato scientifico                                       
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente                
sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che            
coordina le attivita' di ricerca.                                               
2. Il comitato e' composto da un numero massimo di quindici                     
qualificati esperti esterni e da altri esperti interni                          
all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne                
individua il coordinatore.                                                      
Sezione III - Polizia amministrativa regionale e locale                         
          Art. 222 - Servizio di polizia amministrativa regionale e             
locale                                                                          
1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale e'                  
esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale            
operanti nel territorio della regione.                                          
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale              
funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attivita'                    
operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e           
servizi. Promuove, altresi', forme di collaborazione con le forze di            
pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e             
locale.                                                                         
          Art. 223 - Comitato consultivo per la polizia regionale e             
locale                                                                          
1. E' istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e               
locale.                                                                         
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed e' composto             
dall'assessore regionale competente in materia di affari                        
istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti                  
scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale                   
nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza                    
Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.                     
3. Il Comitato e' organo di consulenza e proposta alla Giunta                   
regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento                     
complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia                       
amministrativa regionale e locale.                                              
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici                   
deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di           
Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione             
di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche                        
problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.            
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di            
supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.                                  
          Art. 224 - Contributi regionali                                       
1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione             
di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui              
alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base               
delle priorita', dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Giunta           
regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute                  
ammissibili.                                                                    
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta                   
regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223.                           
          Art. 225 - Funzioni di polizia municipale                             
1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale            
dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65.                                                
2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative               
all'esercizio delle seguenti funzioni:                                          
a) assicurare la presenza costante sul territorio;                              
b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in                
particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti               
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;                                     
c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al             
fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti            
sul territorio.                                                                 
3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorita'           
dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni            
di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia                    
municipale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 65 del 1985.                     
          Art. 226 -  Norme generali per l'istituzione del servizio             
di polizia municipale                                                           
1. In ogni comune il servizio di polizia municipale deve essere                 
svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni              
dell'anno. A tal fine i comuni adottano opportune forme associative             
nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.              
2. I Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia            
locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere             
all'istituzione del Corpo di polizia municipale.                                
3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di            
norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti.                                    
Nei comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo              
non puo' essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.                 
          Art. 227 - Gestione associata dei servizi di polizia                  
municipale                                                                      
1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle              
Associazioni intercomunali e delle Comunita' montane.                           
2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la             
forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo                    
svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.                    
3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di                
polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di                    
carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di           
efficienza e di economicita' del servizio.                                      
4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha           
il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti,             
sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni               
associate; egli e' altresi' responsabile della disciplina e                     
dell'addestramento del personale.                                               
          Art. 228 - Funzioni delle Province                                    
1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie            
connesse alle proprie competenze.                                               
2. A tal fine la Provincia puo' istituire un Corpo di polizia                   
amministrativa provinciale.                                                     
          Art. 229 - Segni distintivi                                           
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di            
cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come            
sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono              
essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, proposta           
della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione           
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la                       
possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di              
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di                      
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle               
attivita' svolte.                                                               
          Art. 230 - Regolamento di polizia locale                              
1. Le Province, le Comunita' montane e i Comuni singoli o associati,            
in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne                   
definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le                  
funzioni.                                                                       
2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i             
comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della             
Legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),            
addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i                 
comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al            
coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora             
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale           
classificazione dei comuni, la Giunta regionale provvede a dettare,             
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.                           
3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli              
Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione           
residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri                
urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria                    
operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme,              
nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di                     
funzionalita'.                                                                  
          Art. 231 - Formazione professionale                                   
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla L.R. 24               
luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e                        
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e           
locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro              
finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la             
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.            
2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la                     
partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di             
aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione,                 
costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche            
funzionali del personale di polizia locale.                                     
2-bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e            
allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle              
polizie locali, la Regione puo' concedere un contributo per le spese            
di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa               
locale.                                                                         
3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo,             
la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e                 
valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta             
regionale.                                                                      
          Art. 232 - Adeguamento                                                
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli               
Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle                   
disposizioni in essa contenute, nonche' ad adottare le norme                    
regolamentari in essa previste.".                                               
2) La legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 concerne Norme in                 
materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale.            
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed                     
all'allegato c) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3.                               
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge, d'iniziativa:                                                
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1115 del 16 giugno 2003,             
oggetto consiliare n. 4568 (VII legislatura);                                   
- dei consiglieri Balboni, Aimi, Bignami e Tassi presentato in data             
17 luglio 2000; oggetto consiliare n. 242 (VII legislatura);                    
- dei consiglieri Bignami, Balboni, Aimi e Tassi presentato in data             
19 marzo 2001; oggetto consiliare n. 1394 (VII legislatura);                    
- del consigliere Lombardi presentato in data 15 dicembre 2000,                 
oggetto consiliare n. 913 (VII legislatura);                                    
- del consigliere Lombardi presentato in data 19 marzo 2002, oggetto            
consiliare n. 2731 (VII legislatura), con richiesta di dichiarazione            
dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26             
marzo 2002.                                                                     
Pubblicati nel Supplemento speciale del Bollettino ufficiale della              
Regione rispettivamente, sul n. 248 del 3 luglio 2003, n. 25 in data            
3 agosto 2000, n. 86 del 29 marzo 2001, n. 71 del 25 gennaio 2001 e             
n. 163 del 3 aprile 2002.                                                       
Assegnati alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                    
Programmazione Affari generali e istituzionali", in sede referente e            
in sede consultiva, per l'oggetto n. 1394, alle Commissioni                     
consiliari "Attivita' Produttive" e "Sanita' e Politiche sociali",              
per gli oggetti nn. 913 e 2731, alla Commissione consiliare "Turismo            
Cultura Scuola Formazione Lavoro";                                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9 del 12               
novembre 2003, con relazione scritta del consigliere Lorenzi;                   
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26            
novembre 2003, atto n. 117/03.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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