REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

             CAPO III                                                           
     Disposizioni finali e transitorie                                          
          Art. 23                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente               
legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo                  
regionale per il servizio civile, articolato in appositi capitoli da            
allocarsi nelle competenti unita' previsionali di base, che sara'               
dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della            
legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'articolo             
37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento                   
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6                
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).                                      
2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile                  
possono concorrere risorse statali e comunitarie.                               
3. Per le stesse finalita' di spesa previste dalla presente legge               
possono direttamente provvedere le risorse degli Enti locali, delle             
Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Aziende unita'                 
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, degli altri Enti di               
servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nonche' la quota                
parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui                      
all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge             
quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione,           
di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro di concerto           
con il Ministro per la solidarieta' sociale, 8 ottobre 1997                     
(Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato           
presso le Regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la            
progettualita' nell'ambito del servizio civile a favore delle                   
organizzazioni di volontariato.                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 20 ottobre 2003  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 (concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,             
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4) e' il seguente:                                                     
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire".                                 
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266           
(concernente Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:                     
"Art. 15 - Fondi speciali presso le Regioni                                     
omissis                                                                         
3. Le modalita' di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2,                
saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto              
con il Ministro per gli Affari sociali, entro tre mesi dalla data di            
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".                   
3) Il testo dell'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro, di                 
concerto con il Ministro per la Solidarieta' sociale, 8 ottobre 1997            
(concernente Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il            
volontariato presso le Regioni) e' il seguente:                                 
"Art. 2 - Fondo speciale presso ogni Regione                                    
1. Presso ogni Regione e' istituito un fondo speciale, denominato               
fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono                         
contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui            
all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono             
patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli           
stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio             
di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e           
per le spese di funzionamento e di attivita' del comitato di                    
gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.                         
2. Ogni fondo speciale e' amministrato da un comitato di gestione               
composto:                                                                       
a) da un membro in rappresentanza della Regione competente, designato           
secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;                  
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -             
iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel                     
territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle                      
disposizioni regionali in materia;                                              
c) da un membro nominato dal Ministro per la Solidarieta' sociale;              
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art.            
1, comma 1, del presente decreto secondo le modalita' di cui al                 
successivo comma 7;                                                             
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le Casse di risparmio            
italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 8;                     
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione,              
nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in                  
materia.                                                                        
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un             
biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza            
del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in           
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in           
carica per la durata residua di tempo previsto per il membro cosi'              
sostituito. La carica di membro del comitato di gestione e' gratuita            
e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per            
partecipare alle riunioni.                                                      
4. Le spese di funzionamento e di attivita' dei comitati di gestione,           
nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese               
annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al                
presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio                    
istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui              
all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, attribuite ai centri                   
medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le            
somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di              
cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilita'                    
preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione               
relativa alle spese sostenute e' conservata presso il comitato di               
gestione.                                                                       
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a              
maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme                        
disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il           
presidente.                                                                     
6. Il comitato di gestione:                                                     
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per                   
l'istituzione di uno o piu' centri di servizio nella regione, ai                
sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli                 
istituendi centri di servizio possono essere piu' di uno in                     
considerazione delle diversificate esigenze del volontariato,                   
attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste            
nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle              
risorse disponibili quanto a costi e benefi'ci, alla collaborazione             
tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;              
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di                  
servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente                 
predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino Ufficiale della Regione           
e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con                
provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di             
cui al successivo art. 3;                                                       
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato              
elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della                
legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale             
contesto viene descritta l'attivita' svolta da ciascun centro e                 
vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;                
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli                
organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.            
3;                                                                              
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso            
la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al                   
presente articolo;                                                              
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la             
regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti;                   
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale                  
indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo             
le previsioni del successivo art. 3, comma 5.                                   
7. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente              
decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del              
totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel           
caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente e'                   
designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione piu'              
alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le Casse di             
risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene              
conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o              
cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede            
a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno            
di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.            
8. L'Associazione fra le Casse di risparmio italiane nomina un                  
componente del comitato di gestione individuandolo in un                        
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al           
fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione                      
privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che,            
pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio                
membro ai sensi del comma precedente".                                          
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2728 del 30 dicembre 2002; oggetto consiliare n. 3745 (VII                   
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 222 in data 20 gennaio 2003;                                         
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e                
Politiche sociali" in sede referente.                                           
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 2                
ottobre 2003, con relazione scritta del consigliere Ballarini;                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2003,           
atto n. 114/03.                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina