REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 23                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994                                    
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale             
15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna              
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' abrogata.              
2. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del                     
cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le           
indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la                
scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati           
annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi              
dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso                
l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV,             
sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel           
rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I               
tempi e le modalita' del prelievo sono stabiliti dal calendario                 
venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di                   
gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su                   
proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie,                 
possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate           
settimanali.".                                                                  
NOTE ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 della legge           
regionale n. 8, del 1994 e' il seguente:                                        
"Art. 50 - Calendario venatorio                                                 
omissis                                                                         
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il Calendario                 
venatorio provinciale, con il quale:                                            
omissis                                                                         
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con                 
metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto               
dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della                
legge statale anche non consecutivi.".                                          
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 15               
febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna                  
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria era il                     
seguente:                                                                       
"Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati                                    
omissis                                                                         
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con l'eccezione del                    
cinghiale, e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le           
indicazioni e previo parere dell'INFS. Le modalita' di prelievo, i              
limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzione sono             
proposti dagli organismi direttivi dell'ATC e dai concessionari delle           
aziende venatorie ed autorizzati dall'Amministrazione provinciale               
sulla base delle presenze censite in ogni ATC, o azienda venatoria              
nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale.             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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