REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

               TITOLO V                                                         
        DISPOSIZIONI FINALI                                                     
          Art. 22                                                               
Norma finale                                                                    
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in              
materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi           
statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.             
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della             
tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o                 
irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la                  
medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.                          

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