REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

              CAPO V                                                            
        Norme transitorie e finali,                                             
        disapplicazioni e abrogazioni                                           
          Art. 22                                                               
Disapplicazione di norme statali                                                
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di               
avere applicazione sul territorio della regione Emilia-Romagna la               
disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della Legge 7 marzo             
1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia                        
municipale):                                                                    
a) articolo 1, comma 2;                                                         
b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);                          
c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma             
2;                                                                              
d) articolo 7;                                                                  
e) articolo 9, comma 1;                                                         
f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate           
dalla lettera c) del presente comma.                                            
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.1, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65                 
(concernente Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 1 - Servizio di polizia municipale                                        
(omissis)                                                                       
2. I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle             
forme associative previste dalla legge dello Stato.".                           
2) Il testo dell'art. 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4),                
della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (concernente Legge-quadro                       
sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente:                      
"Art. 4 - Regolamento comunale del servizio di polizia municipale               
I Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di            
polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni            
intese a stabilire:                                                             
1) (omissis)                                                                    
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i              
compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e              
purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di                     
appartenenza;                                                                   
3) che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio             
dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia               
stato comandato;                                                                
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi              
particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio              
per soli fini di collegamento e di rappresentanza;                              
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (concernente            
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Legislazione regionale in materia di polizia municipale               
1. La potesta' delle Regioni in materia di polizia municipale, salve            
le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province                 
autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e              
dei princi'pi stabiliti dalla presente legge.                                   
2. Le Regioni provvedono con legge regionale a:                                 
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio                  
tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;                  
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e                         
l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia                    
municipale;                                                                     
3) promuovere tra i Comuni le opportune forme associative con idonee            
iniziative di incentivazione;                                                   
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi                 
distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale           
dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali                  
concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere           
tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze            
di polizia e delle Forze armate dello Stato;                                    
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti                  
operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto                
stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.".                              
4) Il testo dell'art. 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (concernente            
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 7 - Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo              
stato giuridico del personale                                                   
1. I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato           
da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia                   
municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con                  
apposito regolamento, in conformita' ai princi'pi contenuti nella               
Legge 29 marzo 1983, n. 93.                                                     
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:                      
1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri           
di funzionalita' e di economicita', in rapporto al numero degli                 
abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e            
alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche           
della comunita' locale;                                                         
2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densita'            
della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del                
comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone                       
territoriali costituenti aree metropolitane.                                    
3. I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e                         
l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si              
articola di norma in:                                                           
a) responsabile del Corpo (comandante);                                         
b) addetti al coordinamento e al controllo;                                     
c) operatori (vigili).                                                          
4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al princi'pio              
del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le           
dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in           
modo da assicurare la funzionalita' e l'efficienza delle strutture              
del Corpo.                                                                      
5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo             
1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinera' l'adozione del           
regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti                 
essenziali.".                                                                   
5) Il testo dell'art. 9, comma 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65                
(concernente Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 9 - Comandante del Corpo di polizia municipale                            
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile                
verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego            
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.                                  
2. (omissis)".                                                                  
6) Il testo dell'art. 12, comma 1, della Legge 7 marzo 1986, n. 65              
(concernente Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 12 - Applicazione ad altri Enti locali                                    
1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni di polizia           
locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a               
questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11,           
13 e 14 della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi           
l'Ente locale e gli organi corrispondenti.                                      
2. omissis".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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