LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977
1. L'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2
(Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3
1. Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per
i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, ad eccezione
degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui
all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi
e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera
b).".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1977 era il
seguente:
"Art. 3
Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle
foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina,
studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle
espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e
significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il
parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di
cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".