REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 22                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1977                                    
1. L'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2                     
(Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -                      
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), e' sostituito           
dal seguente:                                                                   
"Art. 3                                                                         
1. Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale           
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:                       
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una             
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso               
iniziative specifiche di educazione naturalistica;                              
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per            
i beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una                
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli                  
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;                       
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,                   
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla                  
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua            
attuazione.                                                                     
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle                  
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, ad eccezione              
degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici,           
culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere           
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui                
all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11                      
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali).                     
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i               
beni artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi            
e le ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera             
b).".                                                                           
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1977 era il             
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale              
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:                       
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una              
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso               
iniziative specifiche di educazione naturalistica;                              
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni            
artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle                  
foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina,            
studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle             
espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e                
significato;                                                                    
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,                    
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla                  
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua            
attuazione.                                                                     
La Giunta regionale predispone e approva il programma delle                     
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, sentito il                
parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di             
cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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